domenica 6 marzo 2011

Villapiana 06 Giugno 2010 " Osservazioni alle controdeduzioni del comune di Savona "

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Divisione 11
Via G. Caraci 36 00157 Roma

Dir. Ing. Sergio Dondolini



All’attenzione dell’ Ing. Mazziotta



Oggetto : Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica contro il Comune di Savona.

Osservazioni alle controdeduzioni del Comune di Savona datate 01 Aprile 2010


In relazione ai punti 1-2-3- 4 della memoria dell’Avv. Corrado Maugeri per conto del Comune di Savona,
si rappresenta che : la ordinanza 883/07 è stata emessa dal Vicecomandante Santoro che non è un Dirigente, la stessa non riporta la delega eventuale del Dirigente Comandante Aloi.
Non riporta una eventuale delega del Sindaco al Dirigente Comandante
Per la materia trattata, la legge ( vedi art. 7/1 del cds ) prevede una ordinanza sindacale.
Non riporta ( vedi art. 107 TUEL, vedi art. 41 dello Statuto dello Comune di Savona, vedi art. 28 Dell’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Savona) l’indicazione dell’Indirizzo politico che spetta agli Organi del Governo del Comune.
L’Ordinanza è stata impugnata con ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il 24/04/08 e per quanto riferito al punto 3 e 4 della memoria si rappresenta che l’incontro del 12/12/08 è riferito al ricorso al Ministero e non al Ricorso al Capo dello Stato avvenuto il 19/11/09


In relazione al punto 5 della memoria,
si rappresenta che le Ordinanze dei Dirigenti sono susseguenti alle Delibere ( leggi indirizzo politico e quanto sopra ricordato) e non viceversa
La delibera di Giunta n° 228 si riferisce unicamente all’approvazione di un progetto, edile stradale, esclusivamente interessante Piazza Saffi e non la viabilità del quartiere di Villapiana. Anche in questo caso si può notare che la delibera è illegittima perché non sussistono motivi di urgenza e necessità particolari.

Relativamente al punto 6/iii della memoria,
si precisa che il ricorso è stato presentato contro la delibera n° 228 della Giunta e non verso l’Ordinanza 883/07
Il Ricorso è avverso la Delibera di Giunta Comunale n° 228 del 04/08/09 e solo a questa.

Alla voce “ in diritto “

Le motivazioni di cui al punto 1,
si appalesano irrilevanti in quanto la più volte citata “Ordinanza” è stata impugnata in altro Ricorso presentato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 24 Aprile 2008 ancora pendente ( seppur l’istruttoria sia stata formalmente chiusa ) significando che il predetto Dicastero ha ritenuto che le motivazioni addette a supporto e sostegno del ricorso sono valide ( si allegano due lettere del Ministero) e nel corso dell’istruttoria ha richiesto più volte all’Amministrazione Comunale di esibire l’Ordinanza del Sindaco.

Sul punto 2 “ inammissibilità rappresentata dall’Amministrazione Comunale per difetto di requisiti di cui al DPR 1199/71” si rappresenta quanto segue :

1) L’oggetto della delibera (progetto definitivo esecutivo “ interventi relativi all’incremento della sicurezza stradale- Piazza Saffi ) è parte fondante della delibera stessa in quanto senza l’oggetto la delibera non esisterebbe.
La Delibera riporta il parere di regolarità tecnica rilasciata dall’Ing. Pesce del settore “ Qualità e dotazioni urbane “
Il progetto riguarda la costruzione di marciapiedi e cordoli in Piazza Saffi.
Poiché tali realizzazioni avranno effetti sulla viabilità cittadina la delibera avrebbe dovuto riportare anche il parere di regolarità tecnica del dirigente dell’Ufficio Traffico.
Infatti la costruzione delle opere realizzate sulla sedime della piazza disegnano corsie ben precise che costringono la viabilità a dipanarsi in maniera contrastante allo scopo del progetto ( incremento della sicurezza stradale ) e a violare le norme di legge fissate dal DM 05 Novembre 2001 Norme funzionale e geometriche per la costruzione delle strade e DM 19 Aprile 2006 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle inersezioni stradali.
Tale progetto non solo modifica la viabilità della Piazza ma ha una profonda influenza in ampie zone della città.
Per effetto delle canalizzazioni realizzate, secondo il progetto, le strade afferenti vengono sovraccaricate di veicoli che con la loro presenza le congestionano.
In seguito alla congestione si determinano violazioni di quanto prescritto dal DL n° 285 del 30 Aprile 92 ( leggi CdS ) e successive modificazioni e di quanto già esplicitato nel ricorso.
Pertanto la delibera approvando un progetto che nella sua realizzazione determina violazioni gravi alle leggi è di per se contro la legge e pertanto illegittima.

2) La Giunta Comunale approvando tale progetto ha compiuto un atto illegittimo
La Giunta non può deliberare su materia espressamente riservata dalla legge al Consiglio Comunale

Deliberare in ordine a “programmi………piani territoriali ed urbanistici” è competenza assegnata dalla legge al Consiglio Comunale vedi Art. 42, comma 2, lettera b del T.U.E.L Decreto legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000

Infine al punto 3 della voce “in diritto “

Si ribadisce che le argomentazioni sopra esposte ai punti 1 e 2 non si riferiscono solo alla violazione di Norme Tecniche dovute alle modifiche apportate dal Progetto, ma anche all’attività procedurale seguita dall’Amministrazione in occasione dell’approvazione della Delibera in violazione dell’ Art. 42, comma 2, lettera b del T.U.E.L Decreto legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000

Si fa infine presente che :

Il progetto di cui alla delibera n° 228 del 04 Aprile 2009 non è mai stato approvato in Consiglio Comunale come previsto dalla normativa vigente

in particolare l’Amministrazione Comunale nella persona dell’Assessore al’ Urbanistica con delega alla viabilità sig. Di Tullio dichiarava alla stampa il 15 /02/08 lo stop della sperimentazione con il ritorno alla viabilità ante sperimentazione ( si allega l’art. della La Stampa ).
Sempre l’Ass. Di Tullio ed il Dirigente Comandante dott. Aloi, nella seduta della Terza Commissione Consiliare del 26/02/08, dichiaravano ufficialmente la fine della sperimentazione ed il ritorno alla viabilità precedente. ( vedi art. della La Stampa che si allega )
La sperimentazione era stata ritenuta fallita in quanto la qualità della vita e del traffico del quartiere era notevolmente peggiorata.

Successivamente, poichè non era stato messo in atto quanto dichiarato dall’ass. Di Tullio ( cioè l’annullamento della sperimentazione) durante la sessione del 23/06/09 la Commissione Consiliare dei Capo Gruppo( appositamente convocata ) votava all’unanimità contro il progetto viario, che si stava ancora sperimentando, decretando il ritorno alla viabilità precedente.( vedi art. della La Stampa che si allega )

Ancora, durante la sessione del 04/08/ 2009 della Terza Commissione Consiliare ( espressamente convocata ) per discutere della inapplicata risoluzione della Commissione dei Capi Gruppo, interveniva il Vicesindaco che informava la Commissione dell’approvazione della delibera n° 228 sorprendendo tutti.
A quel punto il Presidente della Commissione chiedeva al Vicesindaco di soprassedere dall’espletare la gara di appalto in quanto non d’accordo con quanto deliberato dalla Giunta.

Pertanto alla luce di quanto sopra si richiede l’annullamento della delibera n° 228 della Giunta Comunale e degli atti presupposti e conseguenti.

In allegato : lettere Ministero Infrastrutture e Trasporti della Sede di Genova in data
19/10/2009 prot. n° 0089879 e 22 Febbraio 2010 prot. n° 1410
Articoli della La Stampa in data 15/02/08, 27/02/08, 24/06/09.
Due lettere del Comitato al Sindaco in data 08/08/09 e 21/08/09

Con osservanza
Savona 06 Giugno 2010
Comitato per la viabilità di Piazza Saffi Villapiana
c/o
Procopio Geom. Giuseppe Via Mignone 2/4
Savona 17100 3357025566 pinpro@inwind.it






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