domenica 28 aprile 2013
venerdì 26 aprile 2013
giovedì 25 aprile 2013
domenica 21 aprile 2013
Savona 20/04/2013 " Il Comitato considerato il Tam Tam dei giornali sulla Aurelia Bis e Ponte di Villapiana intende chiarire ai lettori la realtà dello stato dell'arte "
A
Uomini Liberi
Il Secolo XIX Savona
La Stampa Savona
A
proposito dell'Aurelia Bis e del Ponte di Villapiana:
il ponte
dovrà effettivamente superare i problemi idraulici del Letimbro e
rispettare le prescrizioni del Piano di Bacino. In parole povere : la
luce tra il profilo della piena e l'intradosso del ponte dovrà
essere almeno di un metro. Il profilo della piena passa sopra il
livello del ponticello pedonale, poi c'è lo spessore della soletta
del ponte.
In pratica bisogna immaginare che dal piano di Via Acqui/Alba bisogna salire/scendere almeno un metro sopra il muro di argine esistente creando una rampa con pendenza superiore al 20%.
Quando abbiamo proposto le osservazioni al Piano del Traffico abbiamo anche fatto presente che se effettivamente i savonesi usassero solo al 50% l'Aurelia Bis si creerebbero su Via Torino due incroci di circa 1800 autovetture/ora.
In pratica bisogna immaginare che dal piano di Via Acqui/Alba bisogna salire/scendere almeno un metro sopra il muro di argine esistente creando una rampa con pendenza superiore al 20%.
Quando abbiamo proposto le osservazioni al Piano del Traffico abbiamo anche fatto presente che se effettivamente i savonesi usassero solo al 50% l'Aurelia Bis si creerebbero su Via Torino due incroci di circa 1800 autovetture/ora.
Giova
ricordare che i sopra-menzionati incroci si posano su un sedime
stradale soggetto ad esondazione di classe A
La Soc. Polinomia accettò tale osservazione rispondendo che: effettivamente l'osservazione era da prendere in considerazione e che andavano fatte opportune valutazioni.
Per quanto riguarda la svincolo monco di Miramare è perfettamente inutile fare supposizioni questo svincolo è nato monco e così resterà.
Il naturale accesso in città delle autovetture che arriveranno dall'Aurelia Bis è un ponte che entri in mezzo al parcheggione di Piazza del Popolo.
La Soc. Polinomia accettò tale osservazione rispondendo che: effettivamente l'osservazione era da prendere in considerazione e che andavano fatte opportune valutazioni.
Per quanto riguarda la svincolo monco di Miramare è perfettamente inutile fare supposizioni questo svincolo è nato monco e così resterà.
Il naturale accesso in città delle autovetture che arriveranno dall'Aurelia Bis è un ponte che entri in mezzo al parcheggione di Piazza del Popolo.
Tale
ponte ( tra Corso Ricci ed il Parcheggione ) permetterebbe a tutte le
macchine che ora entrano da ponente in città per poi andare nel
parcheggio ( attraverso Via Guidobono ) di arrivare al parcheggio
senza entrare in città.
Abbiamo
anche un progetto che mette in comunicazione Villapiana con Corso
Ricci senza attraversare, in maniera complanare, Via Torino e che
permetterebbe alle 500 auto/ora che attraversano Lavagnola per
dirigersi a Nord di non percorrere più Via Torino e Via Crispi e
alle 190 autovetture/ora che vanno verso levante di non percorrere
Via Torino /Piave per arrivare a Piazza Saffi e poi attraversare il
ponte di Via delle Trincee.
L' altro
nostro progetto per Villapiana “ La galleria Cadimora aspetta
ancora la valutazione dell'Amministrazione Comunale che mai si è
pronunciata sul progetto da noi presentato in Commissione nel Giugno
2012 presenti, l'assessore Apicella e il Vicesindaco Gaggero.
In tale
occasione mettemmo in luce anche lo scandalo dello svincolo Miramare
e la inutilità dell'Aurelia bis quale elemento determinante per il
traffico di Savona.
Le
osservazioni di cui abbiamo accennato sopra possono essere trovate
sul nostro Blog, alla etichetta " Osservazioni al P.U.M.T",
Comitato
di Piazza Saffi/Villapiana firmato Procopio Giuseppe
SV,
20/04/2013
indirizzo
del Blog http://comitato-di-piazza-saffi-villapiana.blogspot.com/
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Savona La Stampa 11/04/2013 "Ottanta Strade da sistemare con 700 mila euro di bugget "
Art. 208. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
"Nuovo
codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285,
aggiornato con decreto legisl. 10 sett. 1993 n. 360 , d.P.R. 19 apr.
1994 n. 575, decreto legisl. 4 giugno 1997 n. 143, legge 19 ott.
1998 n. 366, d.m. 22 dic. 1998. TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI
DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI
Capo I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI
Sezione I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IMPORTANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED APPLICAZIONE DI QUESTE ULTIME
Art. 208. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:
a) fermo restando quanto previsto dal articolo 32, comma 4 , della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano Nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura del 80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione; (1)
b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo;
c) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori. (1a)
2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 195, comma 2-bis, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell'interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalità fissate con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, destinata al Fondo. (1b)
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate. (1) (5)
3-bis. Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, il Ministro dell'interno e il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31
marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui
al comma 2 effettuato nell'anno precedente. (6)Capo I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI
Sezione I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IMPORTANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED APPLICAZIONE DI QUESTE ULTIME
Art. 208. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:
a) fermo restando quanto previsto dal articolo 32, comma 4 , della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano Nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura del 80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione; (1)
b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo;
c) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori. (1a)
2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 195, comma 2-bis, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell'interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalità fissate con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, destinata al Fondo. (1b)
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate. (1) (5)
4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 e' destinata:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, dimessa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all' ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.(5)
5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4. (5)
5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonche' a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale. (6)
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