venerdì 12 aprile 2013

Savona La Stampa 11/04/2013 "Ottanta Strade da sistemare con 700 mila euro di bugget "

Art. 208. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285, aggiornato con decreto legisl. 10 sett. 1993 n. 360 , d.P.R. 19 apr. 1994 n. 575, decreto legisl. 4 giugno 1997 n. 143, legge 19 ott. 1998 n. 366, d.m. 22 dic. 1998. TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

Capo I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI

Sezione I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IMPORTANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED APPLICAZIONE DI QUESTE ULTIME

Art. 208. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:

a) fermo restando quanto previsto dal articolo 32, comma 4 , della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano Nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura del 80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione; (1)

b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo;

c) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori. (1a)

2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 195, comma 2-bis, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell'interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalità fissate con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, destinata al Fondo. (1b)

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate. (1) (5)
3-bis. Il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento,  entro  il  31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell'anno precedente. (6)

4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 e' destinata:     
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a  interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, dimessa a norma e di  manutenzione  della  segnaletica  delle  strade  di  proprietà dell'ente;     
b)  in  misura  non  inferiore  a  un  quarto  della  quota,   al potenziamento delle attività di controllo e  di  accertamento  delle violazioni in materia  di  circolazione  stradale,  anche  attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di  cui  alle  lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;     
c) ad altre finalità connesse al miglioramento  della  sicurezza stradale, relative  alla  manutenzione  delle  strade  di  proprietà dell'ente, all'installazione, all' ammodernamento, al  potenziamento, alla messa  a  norma  e  alla  manutenzione  delle  barriere  e  alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo  36,  a  interventi  per  la  sicurezza stradale a  tutela  degli  utenti  deboli,  quali  bambini,  anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli  organi di polizia locale, nelle scuole di ogni  ordine  e  grado,  di  corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure  di  cui  al  comma  5-bis  del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.(5)

5. Gli enti di cui al  secondo  periodo  del  comma  1  determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote  da  destinare  alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà  dell'ente  destinare  in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4. (5)
5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera  c)  del  comma  4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a  tempo  determinato  e  a  forme  flessibili  di lavoro, ovvero al finanziamento  di  progetti  di  potenziamento  dei servizi  di  controllo  finalizzati  alla  sicurezza  urbana  e  alla sicurezza stradale, nonche' a progetti di potenziamento  dei  servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli  186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e  attrezzature  dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla  sicurezza urbana e alla sicurezza stradale. (6)


1 commento:

  1. Qui allegato l'Articolo di Legge che dice come devono essere utilizzati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, se qualcuno volesse verificare...

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